Regolamento aziendale per il Whistleblowing Lanificio Fratelli Balli S.p.A.

1.

 

Premessa - cosa è il Whistleblowing - Introduzione normativa

2.

 

Ambito di applicazione

3.

 

Soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione

4.

 

Oggetto della segnalazione

5.

 

Modalità per la presentazione delle segnalazioni

6.

 

Soggetto legittimato a ricevere le segnalazioni e gestione delle stesse

7.

 

Tutele per il segnalante

8.

 

Segnalazioni manifestamente infondate. Responsabilità del segnalante

9.

 

Entrata in vigore e periodicità di aggiornamento

1.

 

Premessa - cosa è il Whistleblowing - Introduzione normativa

Il presente regolamento è redatto in conformità al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, relativo alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle normative nazionali. L'obiettivo è garantire la tutela dei segnalanti e promuovere la legalità e la trasparenza all'interno dell'organizzazione.

2.

 

Ambito di applicazione

La normativa si applica ai Datori di Lavoro

  • del settore pubblico;
  • del settore privato:
    • che hanno raggiunto la media (da visura camerale) di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (relativamente all'ultimo anno solare precedente a quello in corso);
    • operano in specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori di cui al punto precedente;
    • adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

3.

 

Soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione

Il presente regolamento si applica a tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori e altri soggetti che intrattengono rapporti con l'azienda.
Possono, quindi, fare segnalazioni:

  • dipendenti del settore pubblico;
  • i lavoratori dipendenti in aziende del settore privato;
  • i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

4.

 

Oggetto della segnalazione

Le disposizioni si riferiscono a segnalazioni di illeciti amministrativi, contabili, civili, penali, violazioni del D.Lgs. 231/2001, normative antiriciclaggio, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e altre disposizioni rilevanti.

Possono, quindi, essere oggetto di segnalazione:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazione dei modelli organizzativi e gestionali previsti dallo stesso decreto;
  • salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione die consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell'UE;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori richiamati dal decreto.


NON possono essere oggetto di segnalazione:
  • contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante.

5.

 

Modalità per la presentazione delle segnalazioni

L'azienda mette a disposizione il seguente canale per effettuare segnalazioni:

  • canale cartaceo riservato (cassetta postale interna); viene predisposta una urna apposita per tali segnalazioni ubicata all'ingresso degli uffici amministrativi;
  • il soggetto legittimato a fare la segnalazione di cui al punto 3 precedente, dovrà predisporre la segnalazione in modo che sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita;
  • le segnalazioni vanno redatte su supporto cartaceo e possono essere lasciate nell'apposita urna di cui sopra; - al fine di garantire la tutela dell'anonimato del segnalante, occorre che la segnalazione sia inserita in una doppia busta chiusa, recante all'esterno la dicitura “Riservata” e portante il seguente indirizzo: “Al Responsabile Whistleblowing per la prevenzione della corruzione della SocietàLanificio Fratelli Balli Spa”.


Quindi:
  • una busta contenente la segnalazione;
  • dentro la busta di cui sopra, una ulteriore busta chiusa contenente copia del documento di identità del segnalante;
  • solo il Responsabile Whistleblowing per la prevenzione e la corruzione potrà accedere al contenuto della urna con la massima riservatezza.

6.

 

Soggetto legittimato a ricevere le segnalazioni e gestione delle stesse

Le segnalazioni sono ricevute e gestite da un soggetto designato (es. Responsabile Whistleblowing), che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni contenute. Ogni segnalazione viene protocollata, valutata e, se necessario, oggetto di indagine interna. Il segnalante riceverà un riscontro entro 3 mesi dalla ricezione.

Il Responsabile Whistleblowing può essere:

  • una persona interna specificamente formata;
  • un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato;
  • un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato: viene dato incarico al Consulente del Lavoro Malavolti Stefano.


COMPITI DI CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE
Il soggetto/ufficio deputato a ricevere le segnalazioni deve:
  • rilasciare al whistleblower avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
  • intrattenere interlocuzioni con lo stesso, richiedendo, se necessario, integrazioni;
  • fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla sua presentazione.

7.

 

Tutele per il segnalante

Il segnalante è tutelato contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione derivante dalla segnalazione effettuata in buona fede. È garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, salvo consenso esplicito o obbligo di legge. Sono previste misure di supporto e protezione anche per i facilitatori e i soggetti coinvolti nella segnalazione.

8.

 

Segnalazioni manifestamente infondate. Responsabilità del segnalante

L'uso improprio del canale di segnalazione, come segnalazioni false o diffamatorie, può comportare sanzioni disciplinari. Allo stesso modo, sono previste sanzioni per chi ostacola le segnalazioni, viola la riservatezza o attua ritorsioni. Le sanzioni sono commisurate alla gravità della violazione e possono includere provvedimenti disciplinari, civili o penali.

9.

 

Entrata in vigore e periodicità di aggiornamento

Del presente accordo viene data informazione ai sindacati firmatari del CCNL applicato.

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione dello stesso sulla bacheca aziendale in modo che sia noto a tutti i lavoratori e sarà quindi pienamente attuato a decorrere dalla data del 01 agosto 2025.

Il presente regolamento potrà essere aggiornato a seguito di variazioni normative e/o esigenze aziendali. Anche in caso di variazioni, il testo aggiornato sarà reso noto ai soggetti che possono effettuare segnalazioni.